N. 06435/2011 REG.RIC.

N. 00105/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06435/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2011, proposto da:
Barbara Giustiniani e Mario -OMISSIS- nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Giotto, n. 25;

contro

Inps di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Di Maio, Erminio Capasso, Giuseppe Lenguito, Gianluca Tellone, Sergio Preden, domiciliato in Napoli, via Medina,61 presso l’Ufficio Legale dell’Inps;

per l'ottemperanza dell'obbligo dell'amministrazione intimata di conformarsi al giudicato della sentenza n.10679/2010 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti riassumevano dinanzi a questo T.A.R. un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n.10679/2010 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato dichiarato il diritto alla corresponsione dell’indennità di frequenza ai sensi della legge n.289/90, chiedendo l’esecuzione del giudicato nonchè il danno da ritardo.

Si costituiva in giudizio l’INPS.

All’udienza del 4.12.2012 entrambe le parti chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, dando atto che la sentenza era stata ottemperata; i ricorrenti si dichiaravano soddisfatti.

I ricorrenti insistevano per le spese di giudizio mentre l’INPS ne chiedeva la compensazione.

Il Collegio rileva che, a seguito della dichiarazione effettuata dalle stesse parti in giudizio, sia intervenuta una causa di cessazione della materia del contendere e che in considerazione della presenza di tale causa si possa prescindere dai profili di irricevibilità del ricorso (tardività del deposito dell’atto di riassunzione oltre il quindicesimo giorno dalla notifica ai sensi del combinato disposto dell’artt. 45, comma 1, e dell’art. 87, comma 3, c.p.a.), di cui però non può non tenersi conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Considerate le modalità temporali dell’intervenuta ottemperanza, la natura processuale della decisione e i profili di irricevibilità per tardivo deposito, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)