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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Decreto del 10 ottobre 2012
(Pubblicato nella G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTO l’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui è previsto che lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

VISTO l’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo altresì che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

VISTO l’articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

CONSIDERATO, altresì, il disposto del successivo comma 4, del richiamato articolo 20 ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20;

RITENUTA la necessità di disciplinare le modalità ed i termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni in applicazione della nuova normativa intervenuta;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l’attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

D E C R E T A
Articolo 1
(Finalità del provvedimento)

 

1. Il presente provvedimento definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Articolo 2
(Modalità di attribuzione del contributo)

 

1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall’anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. In caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

3. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30 settembre dell’anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, allegando all’istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione. La predetta richiesta va inviata al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale – Ufficio Sportello Unioni - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma.

4. Per le sole fusioni di comuni realizzate nel corso dell’anno 2012, le richieste di cui al comma 3 devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2012.

5. Nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, verrà rideterminato a decorrere dall’ 1 gennaio dell’anno successivo alla relativa richiesta, fermo restando la durata originaria dell’analogo contributo di cui al precedente comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 10 ottobre 2012

Annamaria Cancellieri

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