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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Decreto del 25 ottobre 2012
Pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla luce delle successive modifiche introdotte dall’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, circa le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per il complessivo importo di 500 milioni di euro, per l’anno 2012, da applicare ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da determinare, entro il 15 ottobre 2012, in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Anci e recepite con decreto del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO altresì che il predetto articolo 6 prescrive che, in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario Straordinario di cui all’articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente;

VISTO inoltre il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, aggiunto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nell’anno 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

VISTO che, secondo la citata disposizione di cui al comma 6-bis, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013, con le modalità di cui al predetto comma 6;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta dell’11 ottobre 2012, circa la metodologia di calcolo da adottare per la ripartizione tra i comuni interessati del predetto importo di 500 milioni di euro;

VISTO il comma 1 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui nell’anno 2012 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, quindi, tali enti locali sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno;

VISTA la circolare 14 febbraio 2012 n. 5 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato la quale prescrive che, per i comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno, la determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall’articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT;

VISTO inoltre il comma 24 dell’articolo 31 della predetta legge n. 183 del 2011 con il quale si prescrive che gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti al patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;

VISTO l’articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, il quale dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate del predetto comma 6, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013;

VISTO il decreto ministeriale 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012 - relativo ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

VISTO il comma 1 dell’articolo 67 septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha esteso l’ambito di applicazione del predetto decreto legge 6 giugno 2012 n. 74;

DECRETA
Art. 1
(Determinazione importi da imputare a ciascun comune)

1. In applicazione della normativa richiamata in premessa, sono determinati gli importi da imputare a ciascun comune, per l’anno 2012, a valere sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre pari a 500 milioni di euro, sulla base della metodologia di calcolo approvata in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta dell’11 ottobre 2012.

Art. 2
(Riduzioni di risorse)

1. Gli importi di cui all’articolo 1 danno luogo a riduzione delle somme dovute a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero di trasferimenti erariali, per i comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno nell’anno 2012, di cui all’Allegato A al presente decreto.

2. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto prescritto dal predetto comma 6 dell’articolo 16 del decreto- legge n. 95 del 2012.

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Art. 3
(Determinazione degli importi da utilizzare esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito)

1. Gli importi di cui all’articolo 1 costituiscono l’ammontare da utilizzare esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito nell’anno 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, di cui all’Allegato B al presente decreto. I predetti importi non sono validi ai fini del patto di stabilità interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 25 ottobre 2012

AnnaMaria Cancellieri

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