Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Logo Ministero Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

Home  |  Finanza Locale  |  Documenti  |  Circolari

Decreto del 21 novembre 2012

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO l’articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149  il quale  prevede  a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che il testo del predetto articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall’art. 4, comma 12 bis del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l’applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 30 ottobre 2012, con il quale sono state applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2011;

VISTE le note n. 96421 e n. 98222 rispettivamente del 14 e 16 novembre 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con le quali è stato comunicato che il comune di Casal di Principe e il comune di Salemi, già  compresi nell’allegato B  del  predetto decreto ministeriale 25 ottobre 2012, hanno prodotto la certificazione dell’avvenuto rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011;

 VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01027/2012 REG.PROV.CAU. depositata in data 8 novembre 2012 con la quale è stato sospeso l’effetto della sanzione già applicata con  decreto ministeriale 26 luglio 2012  a carico del comune di Messina;

DECRETA
Art. 1
(Disapplicazione della sanzione)

1 Per i motivi di cui in premessa, è disposta la disapplicazione della sanzione irrogata al comune di Casal di Principe e al comune di Salemi.

2 E’ disposta inoltre la disapplicazione della sanzione irrogata al comune di Messina in attesa degli ulteriori sviluppi di merito che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania collega alla decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale richiamate nella relativa ordinanza del predetto Tribunale Amministrativo Regionale n. 01027/2012.

Art. 2
(Elenco enti locali assoggettati alla sanzione)

Sono approvati gli allegati A e B aggiornati a data odierna, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi agli enti locali assoggettati a sanzione.  

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 21 novembre 2012

Il Capo del Dipartimento
(Pansa)

inizio pagina  |  Icona Invia  |  Invia Icona Stampa  |  Stampa