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Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

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Comunicato del 29 novembre 2012

(aggiornato al 13 dicembre 2012)

Si fa presente che è stato formato l’elenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario per la fase di prima applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 e recante: “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”.

Il predetto elenco viene divulgato su queste pagine internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, così come previsto dall’articolo 2 comma 2 del predetto Regolamento.

A seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  – 4^  Serie speciale Concorsi  n. 95 del 4 dicembre 2012, l’avviso relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall’articolo 5, comma 1, dello stesso Regolamento).

Si rende noto - fin d’ora - che la data di avvio è stata fissata al 10 dicembre 2012.

Pertanto in considerazione della piena operatività del sistema, prevista dal 10 dicembre 2012, gli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario sono tenuti a dare – a partire dalla odierna - tempestiva comunicazione della eventuale scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 del già citato Regolamento.

Poiché si è nella fase di primo avvio della nuova procedura di scelta dei revisori e sono state fornite indicazioni circa la disciplina transitoria con la circolare FL n. 7 del 2012 (al punto n. 3) in relazione al periodo di prorogatio, si fa presente che tale comunicazione andrà riferita:
- alla data di scadenza dell’incarico ivi compreso il periodo massimo di prorogatio di 45 giorni, per gli organi di revisione economico finanziario per i quali è in corso l’istituto della prorogatio;
- alla data di scadenza triennale dell’incarico per gli organi di revisione economico finanziario che non si trovano nella fase di prorogatio.

In ogni caso, tenuto conto del primo avvio della procedura, gli enti locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Utg circa la data di scadenza dell’organo di revisione, anche se essa cade in una data che è inferiore di 15 giorni ( termine prescritto dall’articolo 5, comma 2 del decreto n. 23 del 2012) rispetto alla data di avvio che come è stato detto, è stata fissata al 10 dicembre 2012.


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